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Profilo Professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro è una Professione Sanitaria istituita con Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 1997, n° 58 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e il relativo profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” Tale decreto (riportato nella sezione normativa professionale) cita: Gli AMBITI PROFESSIONALI in cui il Tecnico della Prevenzione si trova ad operare sono i più svariati in quanto il suo ambito di competenze si esprime a quelli che sono gli ambienti di vita e di lavoro. L’obiettivo del profilo è rivolto alla riduzione e all’individuazione dei fattori rischi per la Salute, attraverso l’attuazione di interventi di prevenzione primaria.
La risposta della professione a questo obiettivo è di natura tecnica, professionale e relazionale. Per tale motivo il profilo possiede: • CAPACITA’ TECNICHE: conoscenza delle norme e rispetto delle procedure e dei protocolli; • CAPACITA’ EDUCATIVE e RELAZIONALI: deve intervenire sulla modificazione consapevole del comportamento della persona per adottare stili di vita che contribuiscano a mantenere o ristabilire lo stato di salute sia negli ambienti di vita che di lavoro; • CAPACITA’ PIANIFICATORIE: supervisione e verifica del proprio intervento o di quello delle figure e di supporto. Come scritto nel punto 6 dell’art 1 del Decreto Ministeriale n° 58/97 “Il Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente, e nei Luoghi di Lavoro svolge la sua attività professionale, in regime di dipendenza nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, o di libero professionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente”. Il Tecnico della Prevenzione può esercitare la propria professione come libero professionista oppure all’interno di strutture pubbliche o private.
Nel SETTORE PUBBLICO all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, opera in qualità di dipendente presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) oppure presso le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA) o nelle amministrazioni pubbliche (Regioni, Provincie e Comuni) in relazione agli ambiti di competenze . All’interno delle ASL, il Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro può svolgere la sua professione in 4 servizi del Dipartimento di Prevenzione: 1) IGIENE E SANITA’ PUBBLICA: svolge attività di tutela della salute della collettività ed in particolare si occupa del rilascio di pareri sanitari nel settore dell’igiene urbana e dell’edilizia, del controllo delle acque destinate al consumo umano (tramite campionamenti agli impianti di potabilizzazione e punti di prelievo sul territorio), della vigilanza sanitaria delle strutture recettive e delle scuole. 2) IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE: si occupa prevalentemente dei Controlli ufficiali (ai sensi del Reg. CE n° 882 del 2004) dei prodotti alimentari e dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese alimentari che si occupano di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto e somministrazione di alimenti e bevande oltre alla sorveglianza sul commercio ed utilizzo di fitosanitari, alla formazione degli alimentaristi. 3) IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: si occupa della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la verifica di conformità delle macchine, vigilanza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili, vigilanza delle attività lavorative per la tutela dei lavoratori da malattie professionali ed infortuni derivanti da agenti chimici, fisici e biologici. 4) SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA: si occupa della prevenzione e cura delle malattie trasmissibili tra animali ed alla tutela della salute umana nei confronti delle malattie trasmesse dagli animali all’uomo (zoonosi). Provvede alla programmazione, coordinamento e verifica delle funzioni in materia veterinaria sulla base della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale. Questo servizio è suddiviso in 3 aree: Area A: settore della Sanità Animale: si occupa del controllo delle malattie zoonosi, cioè di quelle malattie che possono essere trasmesse all’uomo, come ad esempio la brucellosi o la tubercolosi. Area B: settore dell’Igiene dei Prodotti di Origine Animale: si occupa della sorveglianza igienico sanitaria dei settori di produzione, della trasformazione, della conservazione, della commercializzazione, del trasporto, del deposito, della distribuzione e della somministrazione degli alimenti d’origine animale. Area C: Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche: si occupa del controllo e della vigilanza sulla distribuzione e l’impiego di farmaci per animali (farmacovigilanza), dell’alimentazione animale e da non sottovalutare del benessere degli animali. Presso l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), strutture operative a livello regionale dell’Agenzia Nazionale Prevenzione Ambientale (ANPA). All’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale spetta la tutela dell’ambiente ed in particolare svolge controlli ambientali delle acque, del suolo e dei liquidi, della radioattività degli impianti industriali, della gestione dei laboratori e degli alimenti. Nel SETTORE PRIVATO: si occupa in particolare di supporto e consulenza alle imprese. Il professionista, avendo acquisito esperienza e pratica in materia di alimenti, protezione ambientale, veterinaria o medicina del lavoro si occupa, consiglia e assiste il proprio cliente, in tutti quei processi tesi alla sicurezza alimentare, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla protezione ambientale ed alle attività di sanità pubblica . .
ORDINE – ALBOTecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei LuogHi di Lavoro Dopo ben un ventennio di aspettative e passati 12 anni dalla Legge n°43 del 1/2/2006, la tenacia, la determinazione, l’impegno per la nostra Professione e soprattutto la consapevolezza di essere nel giusto, ci ha portato insieme alle altre Professioni all’importante traguardo che ha visto l’approvazione della “Legge Lorenzin” così citata grazie al Ministro che ha portato a conclusione il processo di regolamentazione delle Professioni Sanitarie. La Legge n°3 del 11/1/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, entrata in vigore il 15 febbraio u.s., rappresenta il raggiungimento di un importante traguardo in quanto definisce in maniera definitiva, tra le varie cose, il riconoscimento della dignità delle professioni sanitarie istituendo, congiuntamente ad altri, l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione prevedendo l’istituzione degli specifici Albi che sono stati costituiti con il successivo art.1 del Decreto attuativo 13/03/18 ha , tra questi, di fondamentale importanza per la nostra Professione, l‘Albo della Professione Sanitaria del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro.
Obbligatorietà dell’iscrizione agli Ordini da parte dei Professionisti: la Legge n°3/18, al capo II DEGLI ALBI PROFESSIONALI art 5, definisce che “per l’esercizio di ciascuna delle Professioni Sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo”; quanto sopra è stato ribadito dal DM 13/03/2018 – art 1 comma 4 il definisce che “…..L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43″. Fonte: http://www.unpisi.it/albonazionale?set_state=default |
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