Lo schema, la progettazione, la costruzione, l’ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti devono consentire un’adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la contaminazione tramessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizione di igiene.
I locali devono consentire un’adeguata prassi di igiene alimentare e di lotta contro gli infestanti ed essere costruiti in modo tale da risultare adeguatamente coibentati al fine di evitare eventuali condensazioni di vapore ed il conseguente sviluppo di muffe, mantenendo altresì valori microclimatici atti ad assicurare condizioni di benessere ambientale.
Come funzionano i controlli sugli alimenti?
L’allegato II al Regolamento CE 852/2004 rappresenta una linea guida dei criteri igienico sanitari per tutti i pubblici esercizi con somministrazione e vendita di alimenti e bevande.
- Reg. CE 852/2004 link sito EUR-lex
- Pubblicato il nuovo Reg CE 2017/625 che abroga e sostituisce il Reg Ce 882/2004
Comunicazione al SUAP
La Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) per la registrazione o suo aggiornamento nell’anagrafe regionale di tutte le imprese che svolgono una qualsiasi delle attività di produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, somministrazione e vendita di prodotti alimentari, si riceve solo attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede lo stabilimento o l’attività, per mezzo della piattaforma digitale www.impresainungiorno.gov.it.
Ad una SCIA la Pubblica Amministrazione non risponde con un atto o provvedimento ma la ricevuta di inoltro telematico attraverso il SUAP costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività. Pertanto l’attestato di registrazione non sarà più emesso né trasmesso.
PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO UE 625/2017 SUI CONTROLLI UFFICIALI
È stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 625/2017 (GU Unione Europea del 7 aprile 2017) relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Il regolamento modifica una parte consistente del corpus legislativo comunitario e abroga dieci provvedimenti, fra cui i Regolamenti 854/2004 e 882/2004. L’obiettivo è di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo globale sui controlli ufficiali, al fine di verificare la conformità alla legislazione sulla filiera agroalimentare dell’Unione in tutti i settori disciplinati da tale legislazione.
I controlli ufficiali riguardano tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di animali e merci interessati dalla legislazione alimentare.
Le nuove regole sui controlli ufficiali saranno fondamentali per garantire il rispetto delle norme previste dal regolamento (UE) 429/2016 relativo alle malattie animali trasmissibili (entrato in vigore il 21 aprile 2016 e applicabile dal 21 Aprile 2021) e dal regolamento (UE) 2031/2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (applicabile dal 14 Dicembre 2019) e altri atti normativi che regolano la sicurezza degli alimenti.
Il regolamento disciplina:
- l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
- il finanziamento dei controlli ufficiali;
- l’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri ai fini della corretta applicazione delle norme;
- l’esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;
- l’adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e merci che entrano nell’Unione da un paese terzo;
- l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.
Si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall’Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell’Unione nei seguenti settori relativi a:
- gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
- l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
- i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;
- le prescrizioni in materia di salute animale;
- la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
- le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
- la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
- l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
Il regolamento entra in vigore dal 7 aprile 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 4 dell’art. 167:
- Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (articolo 1, paragrafo 2, lettera g); Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi (articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3); regole per un laboratorio ufficiale che opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 ed è stato accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 (articolo 37, paragrafo 4, lettera e + paragrafo 5) si applicano dal 29 aprile 2022;
- Decisione di istituire un laboratorio di riferimento dell’Unione europea (articolo 92); Designazione dei laboratori di riferimento dell’Unione europea (articolo 93); Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione europea (articolo 94); Designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali (articolo 95); Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali (articolo 96); Designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare (articolo 97); Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare (articolo 98); Obblighi della Commissione (articolo 99); Designazione dei laboratori nazionali di riferimento (articolo 100); Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento (articolo 101) si applicano dal 28 aprile 2018;
- modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014 (articolo 163) si applicano dal 28 aprile 2017.